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2023 - 2024

Il programma GOL "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" | Regione Lombardia | PNRR 2021-2025 

Regione Lombardia sostituisce Garanzia Giovani con il Programma GOL con la delibera n.5120 del 5 aprile 2023

Programma garanzia giovani corsi di formazione finanziata

Il Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, noto con l’acronimo GOL, si inserisce nell’ambito del PNRR. In particolare si pone l’obiettivo di rispettare la Missione 5, componente 1, relativa alle politiche attive per il lavoro.

L’Europa, infatti, ha finanziato attraverso fondi la progettazione di misure atte a risollevare l’economia dei paesi membri dopo la crisi pandemica. Tra le iniziative rientra a livello nazionale il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che opera in vari settori. A livello di politiche per il lavoro è stato quindi progettato il GOL con il proposito di andare in controtendenza con lo stato di disoccupazione e crisi lavorativa italiana.


Indice:


Cosa è il programma "GOL"?

Il Piano Attuativo del Programma GOL in Lombardia è stato approvato condelibera della Giunta Regionale n.6427 del 23 maggio 2022. Alla Lombardia sono stati messi a disposizione 107.808.000,00€ per il raggiungimento nel 2022 di 69.060 di beneficiari del Programma, che andranno a coprire anche le spese di formazione professionale e di acquisizione delle competenze digitali.

Questi obiettivi si intendono suddivisi equamente tra i vari CPI delle province della Regione Lombardia. Gli operatori del Centro per l’Impiego effettueranno una profilazione dei destinatari del Programma GOL per capire in base alle esperienze pregresse quale dei 4 percorsi del programma sia il più adatto all’utente. Questa profilazione è chiamata assesstment e prevede due fasi: quella quantitativa e quella qualitativa.

A chi spetta?

I soggetti ammessi a questo finanziamento sono:

  1. Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, che sono esclusi dal      Programma GOL in quanto in possesso di tutti i requisiti di seguito specificati al momento di presentazione della domanda di dote:
    • età compresa tra i 30 e i 54 anni;
    • genere maschile;
    • in cerca di occupazione da meno di 6 mesi (180 giorni da calendario);
    • non sono beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, NASPI e DIS-COLL);
    • non percettori diretti di Reddito di Cittadinanza;
    • senza una presa in carico/segnalazione dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari e non inseriti in progetti/interventi di inclusione sociale.
  2. Occupati sospesi, ossia i lavoratori riferiti a unità produttive e/o operative ubicate in Lombardia, senza limiti in termini di genere ed età, percettori di indennità di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, ad esclusione dei percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
  3. Le persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato di cui alla L. 68/99, possono accedere alla misura di politica attiva maggiormente rispondente alle proprie necessità senza limiti di età o di tempo di disoccupazione.

I destinatari non devono partecipare finanziariamente alla Dote.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, prima dell’attivazione della dote, i destinatari disoccupati devono aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed aver stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP), che dovrà essere formalizzato secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017 presso i CPI o gli operatori accreditati.

I lavoratori occupati sospesi non devono rilasciare la DID né stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e possono decidere, con il supporto dell’operatore, di intraprendere uno dei seguenti percorsi:

  • Percorso 3- Reskilling, per la fruizione di servizi di formazione e lavoro;
  • Percorso 5- Altro aiuto, per la fruizione, oltre dei servizi di accoglienza, di servizi esclusivamente di formazione.

Chi sono gli esclusi?

Sono escluse le persone disoccupate prive di impiego che non rientrano nelle categorie di cui sopra, a partire dal genere femminile, in quanto possono avere accesso alla misura finanziata a valere sul Programma GOL usufruendo dei medesimi servizi di politica attiva.

Requisiti di accesso alla DOTE

La persona in possesso dei requisiti per l’accesso a Dote Unica Lavoro può rivolgersi ai Centri per l’impiego (CPI) e agli operatori in possesso di accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al lavoro e/o di formazione.

Nello specifico i soggetti esecutori sono:

  • i soggetti titolati alla presa in carico della persona sono i CPI (compresi gli Uffici del Collocamento mirato per i disabili), che si avvalgono, per tale attività, degli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro, i quali mettono a disposizione propri sportelli aperti al pubblico e personale qualificato, aderendo a specifici accordi di partenariato. Attraverso l’attività di assessment viene definito il fabbisogno della persona fino all’assegnazione della stessa ad un percorso di politica attiva e alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (di seguito denominato “PSP”);
  • i soggetti che possono erogare i servizi nell’ambito dei percorsi previsti dalla misura sono:
    1. per i servizi al lavoro: i CPI e gli operatori in possesso di accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al lavoro;
    2. per i servizi di formazione: gli operatori in possesso di accreditamento definitivo all’Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione (sez. A o B).

I CPI e gli operatori accreditati hanno la possibilità di agire in partenariato per fornire un’offerta completa e qualificata di servizi. L’elenco degli operatori accreditati al lavoro è disponibile sul catalogo operatori on line sul sito di Regione Lombardia.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, prima dell’attivazione della dote, i destinatari disoccupati devono aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed aver stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP), che dovrà essere formalizzato secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017 presso i CPI o gli operatori accreditati.

Con riferimento ai destinatari occupati sospesi, non è richiesta la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

Presentazione della domanda alla DOTE

Presupposto per la domanda di dote e la conferma del Piano di Intervento Personalizzato (di seguito denominato “PIP”) è:

  • la trasmissione, da parte del soggetto esecutore che ha preso in carico la persona, della DRU, firmata elettronicamente dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma e contenente i dati necessari per la richiesta di dote;
  • la protocollazione regionale della DRU.

L’invio della domanda di dote a Regione Lombardia, attraverso la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (documento sottoscritto dal soggetto esecutore con cui quest’ultimo formalizza la domanda di dote - DRU), è in capo al CPI o all’operatore accreditato al lavoro, da effettuarsi tramite la piattaforma Bandi Online secondo le modalità definite dal Manuale.

Scadenze delle richieste

Lo strumento, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023 (salvo proroghe) ha una dotazione finanziaria di 5.000.000 € e si pone come strumento complementare al Programma GOL.

Modalità di erogazione del contributo

Nell’ambito del percorso di politica assegnatole, la persona ha a disposizione una dote, ossia un insieme di servizi a cui corrisponde uno specifico budget che verrà riconosciuto all’operatore per il rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione di servizi funzionali alle esigenze di occupazione e/o qualificazione della persona stessa.

Il rimborso dei servizi è riconosciuto a “costo standard”, secondo i parametri definiti rispettivamente per ciascun percorso di politica attiva.

Nello specifico, si ricorre ai costi standard di cui all’Appendice 1 del Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con decisione della Commissione C(2022)9030 dell’01/12/2022.
Entro il valore della dote determinato dal proprio percorso di politica attiva, la persona sceglie i servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi, che possono essere tra i seguenti:

  • Obiettivo di inserimento lavorativo (per il percorso 4, anche attraverso un
    tirocinio);
  • Obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità;
  • Obiettivo di riqualificazione (per il percorso 5).
    Le tabelle che seguono riportano per ciascun percorso di politica attiva i massimali di
    spesa ammessi.
  • Obiettivo di inserimento lavorativo (per il percorso 4, anche attraverso un tirocinio);
  • Obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità;
  • Obiettivo di riqualificazione (per il percorso 5).

Le tabelle che seguono riportano per ciascun percorso di politica attiva i massimali di spesa ammessi.













































I provvedimenti dirigenziali attuativi stabiliranno il dettaglio delle caratteristiche dei servizi e, per rispondere alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell’andamento del mercato del lavoro e ai risultati dell’iniziativa, potranno adeguare:

  • i massimali dei panieri entro il limite del 20%;
  • le condizioni di riconoscimento dei servizi, fermo restando che i servizi a processo possono essere riconosciuti almeno in parte a condizione del raggiungimento del risultato, in un intervallo che varia tra il 10% e il 50% a seconda della durata e della tipologia del servizio stesso.

Inoltre, nei servizi di formazione, le esperienze di alternanza realizzate attraverso il tirocinio sono valorizzate ai fini della condizionalità al riconoscimento dei servizi, secondo le modalità di cui al decreto regionale 20.12.2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali dell’offerta formativa relativa ai percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”.

Corsi di formazione finanziata

Durata dei percorsi

I servizi devono essere erogati entro la durata massima stabilita per ciascun percorso, come di seguito riportato:

  • Percorsi 1 e 2: 6 mesi (180 giorni)
  • Percorsi 3 e 4: 12 mesi (360 giorni)

I provvedimenti attuativi stabiliranno i criteri di reiterabilità dei percorsi, prevedendo la possibilità di effettuare un nuovo percorso di politica attiva per le persone che non conseguono un risultato.

Controlli

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull’andamento dell’attuazione della misura, con riferimento all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale e ai risultati raggiunti.
Sulla base degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle modalità attuative e ai relativi parametri, al fine di:

  • favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
  • rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2021-2027. Regione Lombardia, tramite idonei strumenti, pone particolare attenzione nel prevenire condizioni che possano dare luogo a comportamenti opportunistici e a fenomeni di conflitto di interesse. A tal fine, implementa attività di controllo sulle attività realizzate dagli operatori, nonché sull’accuratezza, pertinenza e rilevanza delle informazioni trasmesse dagli stessi attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori (diffida, sospensione e revoca).

I processi gestionali sono disciplinati dalla regolamentazione comunitaria e sono
caratterizzati dalle seguenti specificità:

  • gli operatori partecipano alle attività di controllo, assicurando il rispetto delle regole in ogni fase di gestione;
  • il controllo svolto da Regione Lombardia sulle attività degli operatori è soggetto a verifiche di congruità da parte delle Autorità comunitarie e continuamente aggiornato rispetto agli indicatori di rischio;
  • il diritto al credito pertanto matura soltanto a completamento dei controlli di pagabilità;
  • la separazione delle funzioni tra gestione e controlli che fanno capo a due distinti

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