Bergstaff Srl
Addetto alla sicurezza

SERVIZIO EX BUTTAFUORI

Il tema del controllo durante le attività di intrattenimento e di  spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi, è quello che desta maggiore interesse, ma nello stesso preoccupazione.

Proprio per l’interesse che gira attorno a questa figura è importante capire quali sono le competenze, in che modo posso essere svolte e qual è il compito del più comunemente chiamato buttafuori.

Il buttafuori, quindi, non può essere una qualsiasi persona dalla prestanza fisica, ma è un professionista a tutti gli effetti, istruito sulla legislazione in merito alla sicurezza e all’ordine, ai compiti delle forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e ai regolamenti che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio.

Il buttafuori, in qualità di supervisore, deve essere in grado di gestire anche situazioni di emergenza che, in locali pubblici ed affollati, potrebbero anche sfociare in panico generale.

Per fronteggiare e gestire al meglio tali emergenze, il buttafuori deve esser messo nella condizione di operare al meglio e di conoscere la struttura del locale o pubblico esercizio, ed avere preventivamente tutte le informazioni che potrebbero tornare utili in una situazione simile.

I luoghi in cui è competenza del buttafuori mantenere l'ordine sono: luoghi aperti al pubblico, dove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, pubblici esercizi e spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma inseriti in luoghi aperti al pubblico

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Buttafuori discoteca

Per un servizio di sicurezza professionale ed eccellente!

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IL RUOLO del BUTTAFUORI


Il personale addetto al controllo può essere utilizzato per lo svolgimento delle seguenti attività:

controlli preliminari:

osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità’ o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità’ delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività’ di intrattenimento;

controlli all’atto dell’accesso del pubblico:

presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico;

verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso;

controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

controlli all’interno del locale:

attività’ generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

L'addetto può concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a meno che ciò non comporti l'esercizio delle pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio


Legge 94/2009 e il D.M. 06/10/2009